PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni che partecipano, a decorrere da periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, con contributi a fondo perduto a spese relative ad opere pubbliche è attribuito un credito di imposta pari all'ammontare delle spese medesime aumentato di un coefficiente di maggiorazione definito con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese siano relative ad opere pubbliche la cui tipologia è definita con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione e nella misura in cui le spese sono sostenute effettivamente da uno dei soggetti di cui al medesimo comma.

Art. 2.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è utilizzato nel medesimo periodo di imposta di sostenimento della spesa e non può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi, salvo il caso di effettiva incapienza.

 

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      2. Dalla data di sostenimento delle spese alla data relativa alla prima scadenza utile per l'utilizzo del credito di imposta è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del credito determinata in base al tasso di remunerazione dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) trimestrali applicato alla data di sostenimento delle spese. Nel caso in cui alla prima scadenza utile non sia possibile utilizzare, per incapienza, l'intero importo del credito di imposta, sull'importo del credito non compensato è riconosciuta fino alla data di completo utilizzo del credito la medesima maggiorazione calcolata in base al tasso di remunerazione dei BOT trimestrali applicato alla data di sostenimento delle spese.
      3. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per data di sostenimento delle spese, la data in cui l'ente appaltante l'opera pubblica attesta l'avvenuta ricezione del contributo e il suo ammontare;

          b) per prima data utile, la data in cui si realizza un debito di imposta compensabile a prescindere dal fatto che il debito sia compensato con altri crediti di imposta o sia estinto con altra modalità.

      4. Nel caso in cui il contribuente vanta altre forme di crediti fiscali, l'utilizzo del credito di imposta nel periodo di sostenimento delle spese può essere effettuato, a discrezione del contribuente, prima o dopo l'utilizzazione totale o parziale degli altri crediti.

Art. 3.

      1. La formazione e l'utilizzo del credito di imposta di cui all'articolo 1 è monitorato con apposite indicazioni dichiarative e con specifiche rilevazioni contabili individuate dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. Le modalità di certificazione delle spese sostenute e gli adempimenti dichiarativi e contabili sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 1.

 

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Art. 4.

      1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.
      2. Le spese sostenute che danno diritto al credito di imposta di cui all'articolo 1 non sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.